A chi è rivolto
La richiesta di accesso civico può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata o sostenuta da un interesse qualificato.
Descrizione
L’accesso civico generalizzato, anche detto FOIA (Freedom of Information Act), consiste nel diritto di chiunque di accedere ai dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto, comunque, dei limiti posti a tutela degli interessi giuridicamente rilevanti, individuati dall’art. 5 bis del d.lgs. 33/2013.
Scopo dell'accesso civico generalizzato è favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
A differenza del diritto di accesso documentale (di cui alla legge n. 241/1990), garantisce al cittadino la possibilità di richiedere dati e documenti alle pubbliche amministrazioni, senza dover dimostrare di possedere un interesse qualificato e quindi per la richiesta di accesso civico generalizzato non occorre la motivazione. A differenza del diritto di accesso civico “semplice” (di cui all'art. 5 c. 2 del d.lgs. n. 33/2013), che consente di accedere esclusivamente alle informazioni che rientrano negli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge (in particolare dallo stesso d.lgs. n. 33/2013), l’accesso civico generalizzato si estende a tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, all’unica condizione che siano tutelati gli interessi pubblici e privati espressamente indicati dalla legge.
Successivamente al ricevimento dell’istanza vengono individuati l’ufficio o gli uffici che sono in possesso, hanno formato o detengono il dato o il documento amministrativo.
I dati e i documenti amministrativi verranno trasmessi al richiedente da parte dell’ufficio che li detiene.
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di cui all'art.5 c. 6 del d.lgs. 33/2013 è possibile richiedere il riesame della decisione
Come fare
La richiesta di accesso civico generalizzato, indirizzata al Comune, può essere presentata consegnando la documentazione all'Ufficio Protocollo, oppure inviandola tramite PEC, e-mail o per posta.
Le richieste sono inammissibili laddove l'oggetto sia troppo generico e tale da non permettere di identificare la documentazione richiesta.
Cosa serve
documentazione:
- Copia del documento di identità del richiedente
- Modulo richiesta di accesso civico generalizzato
Cosa si ottiene
L'accesso a dati, documenti o informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, per i quali non sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.
Tempi e scadenze
Dalla richiesta sono previsti 30 giorni di tempo per rispondere all'interessato.
Il termine viene sospeso in caso di individuazione di soggetti controinteressati, ai sensi art. 5 bis, comma 2, del d.lgs. 33/2013.
In caso di diniego o mancata risposta alla richiesta di accesso civico generalizzato il soggetto richiedente può:
-richiedere il riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide entro 20 giorni con provvedimento motivato;
-presentare ricorso al Difensore civico competente territorialmente, ove costituito, o, in assenza, a quello competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore.
Quanto costa
Il rilascio di dati e documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione dei supporti materiali (ai sensi dell'art. 5 c. 4 d.lgs. 33/2013).
L'ammontare totale del costo e le modalità di pagamento vengono indicate dall'ufficio a cui è stata fatta la richiesta di accesso agli atti.
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