Erogazione degli interventi economici di assistenza sociale a favore di persone e famiglie indigenti o in stato di difficoltà

  • Servizio attivo

Erogazione di interventi economici


A chi è rivolto

Persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e/o relazionale e a rischio di emarginazione.

– Definizione della condizione di disagio socio-economico:

1. In via generale per l’erogazione di un intervento di sostegno economico si fa riferimento alla definizione di “stato di disagio socio-economico” che deve essere valutato in rapporto alle circostanze concrete di vita e alle risorse reali o potenziali nonché di rete degli interessati.

2. Per stato di disagio socio-economico si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l’assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a sè stesso;
c)presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o, comunque, rendano necessari interventi o prestazioni socio -assistenziali a valenza economica;
d)presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale;
e) esistenza di circostanze, anche diverse da quelle sopra elencate, a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti all’emarginazione.

Descrizione

Erogazione degli interventi economici di assistenza sociale finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, che non rientrano nei servizi erogati all’interno del Piano di Zona dell'Ambito Territoriale di cui fa parte il Comune di Bovino, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione e della legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

Come fare

Procedimento di ammissione all'assistenza economica
A) Apertura del caso.
1.L’avvio del procedimento di erogazione degli interventi economici di assistenza sociale avviene su istanza di parte, mediante la compilazione di apposita modulistica predisposta dal Comune, con allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire la condizione di disagio, la natura e l’entità dello stesso. A tal fine il richiedente deve presentare tutta la documentazione prevista per ogni prestazione. Ove consentito, le dichiarazioni possono essere rese sotto forma di autocertificazione redatta in modo tale da consentire il successivo controllo amministrativo.
L’assenza o l’incompletezza della documentazione richiesta sospende i termini di risposta.
2.Il procedimento di ammissione agli interventi assistenziali può avere inizio anche d'ufficio, su segnalazione di organismi di volontariato, di altri servizi pubblici (consultorio familiare, ASL, ecc.) o di privati cittadini oppure di altri servizi comunali che abbiano notizia dell'esistenza di persone bisognose di assistenza.
B)Istruttoria del caso.
3.L’assistente sociale referente del caso è responsabile del procedimento. Tutti gli interventi sono attuati a seguito dell’istruttoria e delle valutazioni di competenza dell’Assistente sociale, conformemente alle disposizioni del presente Regolamento e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. A tal fine è assegnato all’inizio dell’anno un budget, sulla base delle risorse del Bilancio di previsione comunale e delle esigenze espresse dal Servizio sociale comunale.
4.Lo stato di bisogno, come sopra descritto, requisito indispensabile per la concessione di sussidi, è accertato dall’Assistente Sociale attraverso l’indagine sociale, avvalendosi delle conoscenze tecniche e degli strumenti professionali che gli sono caratteristici, nonché, se necessario, delle informazioni ritenute necessarie, reperite anche da accertamenti da parte del Servizio di PM o tramite altri uffici. L’Assistente sociale competente dell’istruttoria considera anche la situazione globale del nucleo familiare del richiedente sotto il profilo degli eventuali interventi economici e prestazioni in essere che concorrono a quantificare le entrate complessive del nucleo stesso, secondo la normativa vigente.
5.L’Assistente Sociale può disporre un colloquio preliminare nel corso del quale:
-informa il richiedente circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei familiari obbligati agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e 438 del codice civile;
-concorda con il richiedente sull’opportunità di contattare i parenti obbligati dello stesso ricordandogli che l’azione alimentare è personale e non esercitabile da soggetti terzi rispetto all’interessato, allo scopo di verificare possibili forme di partecipazione economica degli stessi al fine di disporre di tutti gli elementi necessari per redigere la proposta di attribuzione di vantaggio economico.
6.Ad integrazione dell’istanza, attraverso processo d’acquisizione d’ufficio, devono essere
svolte le verifiche documentali relative alla residenza e alla composizione del nucleo familiare dei richiedenti, alla situazione patrimoniale riferita dall’istante per iscritto o nei colloqui con l’Assistente Sociale, che sia possibile verificare attraverso la consultazione di banche dati a disposizione degli uffici pubblici o mediante scambio documentale con uffici interni od esterni al Comune.
7.In presenza di obbligati ai sensi dell’art. 433 del codice civile, le motivazioni e le circostanze relative all’eventuale inadempimento dell’obbligo di fornire gli alimenti da parte dei civilmente obbligati, saranno valutate dall'assistente sociale referente che, al termine dell’istruttoria provvederà:
nel caso tali ragioni abbiano fondamento nell’incapacità economica degli obbligati,
a. a portare a termine il procedimento per la concessione del beneficio;
b.nel caso tali ragioni risultino prive di fondamento, a portare a termine il procedimento di concessione del beneficio, segnalando l’inadempienza dei civilmente obbligati ai competenti organi giudiziari e di Pubblica Sicurezza e fatta salva l’azione di rivalsa per il recupero degli oneri sostenuti;
c.nel caso di accertata inerzia o negligenza da parte del richiedente, di riservarsi la facoltà di sospendere l’erogazione del sussidio o di non dare corso all’istanza.
C)Definizione del caso.
8.La conclusione del procedimento con l’adozione del provvedimento finale deve avvenire nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione delle domande complete della documentazione richiesta o comunque dell'avvio del procedimento. Prima della formale adozione di un provvedimento di diniego e, comunque, entro i termini di cui al capoverso precedente, il responsabile del procedimento comunica all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.
9.La relazione finale dell’Assistente Sociale stabilisce l’ammissibilità del sussidio e contiene la descrizione della situazione del richiedente, le motivazioni dell’intervento, l’ammontare e la tipologia dello stesso, le modalità di erogazione; inoltre valuta la rispondenza tra le richieste di assistenza economica e le risorse finanziarie assegnate con il PEG.
10. Ove necessario, in caso d’urgenza e per il tempo occorrente per l’espletamento dell’istruttoria, potranno essere disposti gli interventi minimi essenziali idonei ad evitare il pericolo di aggravamento della situazione di bisogno, in particolare nell’ipotesi in cui siano coinvolti minori o persone con disabilità.
11.La concessione del sussidio avviene con determinazione del Responsabile del Settore sulla base della relazione sociale nell’ambito dei vincoli di bilancio dell’Ente nei tempi previsti dal “REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE INDIGENTI O IN STATO DI DIFFICOLTÀ” approvato con delibera di C.C. n.16/2022.

Cosa serve

E’ necessario presentare istanza attraverso la modulistica predisposta dai servizi sociali.

Tutti gli interventi comunali di sostegno devono avere, come riferimento, la soglia del minimo vitale rapportata al numero dei componenti il nucleo familiare. Per minimo vitale si intende la soglia economica al di sotto della quale la persona non dispone delle risorse necessarie al soddisfacimento dei più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano, individuale e familiare, e per condurre una vita personale e sociale con un minimo di dignità e di decoro in ordine particolarmente all’alimentazione, all’abbigliamento, igiene, sanità e vita di relazione. Il minimo vitale definisce quindi la soglia al di sotto della quale possono essere valutati eventuali interventi di sostegno economico.

  • Per l'accesso ai benefici di cui al Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.16/2022 è necessario che il reddito del nucleo non sia superiore al minimo vitale, determinato come di seguito. Detto limite può essere superato in presenza di particolari ed eccezionali situazioni di disagio opportunamente documentati e a seguito di attenta valutazione del Servizio Sociale professionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, di anno in anno deliberati, e per progetti limitati nel tempo.
  • .Al fine di ottenere un’indicazione economica di fabbisogno è assunta in linea di massima come riferimento per determinare la soglia del minimo vitale l’importo annuo corrispondente al trattamento al minimo di una pensione I.N.P.S. aggiornata annualmente tenendo conto della composizione familiare nella sua consistenza di fatto, così che il fabbisogno individuale è costituito dalla differenza fra l’ammontare del reddito costituente il minimo vitale, determinato in conformità a quanto specificato dal presente regolamento, e le risorse economiche effettive del nucleo familiare compresi redditi esenti. Il minimo vitale mensile per una persona sola, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, è pari all'importo della pensione minima INPS. Tale importo viene aggiornato a partire dal 1^ gennaio di ogni anno sulla base della variazione, ufficialmente accertata dall'ISTAT nel precedente mese di novembre, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
  • Per ogni ulteriore componente il nucleo convivente si applica una decurtazione alla quota di minimo vitale pari ai seguenti indici percentuali: 15% per il secondo componente 25% per il terzo componente Dal 4^ componente in poi la quota del minimo vitale diminuisce progressivamente di un ulteriore 5% ciascuno.

Cosa si ottiene

a) Sussidi a carattere continuativo per bisogni vitali (integrativi del minimo vitale)

b) Sussidi a carattere temporaneo

c)Sussidi straordinari una tantum (finalizzati alla copertura di bisogni specifici e urgenti non coperti dal minimo vitale stesso)

d) Vantaggi economici indiretti

Tempi e scadenze

Entro 30 giorni lavorativi.

Quanto costa

Pratica gratuita

Accedi al servizio

xxx

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

SETTORE IV - SVILUPPO, PROMOZIONE E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Indirizzo:  

Piazza Municipio n.12/13

Telefono:   0881966720

Unita organizzativa responsabile

Argomenti:

Pagina aggiornata il 26/09/2025

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